Sistema Educativo

Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie si articola in:

a)    Scuola dell'infanzia di durata triennale
b)    Primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro periodi biennali
c)    Secondo ciclo, che comprende: 

  • percorsi di istruzione della durata di cinque anni quali:
    •  -  Licei articolati in due bienni e in un quinto anno al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si ottiene il Diploma di liceo
    •  -  Istituti Tecnici articolati in due bienni e in un quinto anno al termine del quale si sostiene l'esame di Stato per conseguire il Diploma di istruzione tecnica
    •  -  Istituti Professionali articolati in due bienni e in un quinto anno al termine del quale si sostiene l'esame di Stato per conseguire il Diploma di istruzione professionale
  • percorsi di Istruzione e Formazione Professionale articolati in percorsi triennali e quadriennali per il conseguimento della Qualifica professionale e del Diploma professionale di Tecnico.
    In aggiunta, per gli studenti che hanno ottenuto il Diploma di Tecnico e che intendono sostenere l’esame di Stato, necessario per accedere al sistema di Istruzione Terziaria (Università, Accademie e Alta Formazione Professionale), è possibile avere accesso al CAPES, corso annuale per l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale

d)    Alta Formazione Professionale alla quale si accede con il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure, dall’anno scolastico 2021/2022, anche direttamente con i Diplomi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) secondo le modalità di accesso definite nella  Delibera n. 376 del 20/03/2020   della Giunta Provinciale.

I Piani di studio provinciali del secondo ciclo, che si muovono in coerenza con gli orientamenti di sistema espressi dalla Legge provinciale sulla scuola, garantiscono la continuità tra primo e secondo ciclo di istruzione e l’unitarietà del primo biennio, nel quale si assolve l’obbligo di istruzione, con Linee guida omogenee per tutti gli indirizzi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale per le discipline di area comune, anche allo scopo di facilitare gli eventuali passaggi da un indirizzo di studio a un altro.  

Passaggi da un indirizzo di studio a un altro o tra Istituti diversi

I  passaggi sono possibili:

entro i primi due anni:
- possono essere richiesti entro il mese di dicembre; i passaggi per l’ammissione alla classe seconda possono essere inoltre richiesti dopo la valutazione positiva al termine del primo anno, entro il 30 giugno
- se nel percorso di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, l’istituzione scolastica e formativa di destinazione mette in atto idonee misure di accompagnamento didattico per completare la preparazione dello studente

dopo la valutazione al termine del secondo anno per l’ammissione alla classe terza:
- possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell’inizio delle lezioni
- se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative prima dell’inizio delle lezioni

dopo la valutazione al termine del terzo e del quarto anno per l’ammissione rispettivamente alla classe quarta e quinta:
- possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell’inizio delle lezioni
- se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative prima dell’inizio delle lezioni  

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo
Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg 
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